Statuto in vigore dal 18/12/2009
Art. 1 – Fondazione
E' costituita, con sede in Bologna, attualmente in via Marconi n. 1, la Fondazione denominata UNIPOLIS. Uffici e sedi secondarie della Fondazione potranno essere costituiti in Italia e all’estero. La successiva variazione della sede sociale all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica del presente statuto. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione, a mezzo del suo legale rappresentante, dovrà depositare apposita dichiarazione presso il registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura competente.
Art. 2 - Finalità e attività della Fondazione
1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di ricerca scientifica, educazione, istruzione e assistenza sociale, sia attraverso progetti operativi propri che mediante l’erogazione di risorse economiche a terzi. In particolare ha i seguenti scopi:
- promuovere e realizzare ricerche scientifiche ed ogni altra iniziativa, studi e attività relative alle problematiche riguardanti il funzionamento dell’economia e dei mercati, il diritto societario e i sistemi di governance delle imprese. Particolare attenzione verrà riservata ai settori assicurativo, bancario e finanziario, nonché ai sistemi di imprese riconducibili all’economia sociale. Saranno altresì oggetto di attività temi del mondo del lavoro, dei sistemi di sicurezza sociale e welfare, le problematiche della legalità e dei diritti individuali e collettivi;
- sviluppare iniziative di educazione e istruzione volte a tutelare, valorizzare e promuovere i beni e le attività di interesse culturale. In questo quadro particolare attenzione verrà dedicata ad iniziative volte ad accrescere il capitale umano e l’accesso delle persone alla conoscenza e alla cultura;
- promuovere, sostenere e valorizzare progetti e iniziative di assistenza sociale e di solidarietà sia in ambito nazionale che internazionale.
2. La Fondazione promuoverà e svolgerà le seguenti attività:
a) promozione e organizzazione di ricerche, studi, sia individuali che collettivi, convegni e eventi su temi economici, giuridici, sociali e storici, riguardanti le organizzazioni dell'economia sociale e le assicurazioni private e di interesse collettivo, anche in relazione allo sviluppo dell'innovazione dei servizi finanziari, del mondo del lavoro autonomo e dipendente e delle pari opportunità;
b) promozione e valorizzazione di progetti ed iniziative dirette alla tutela ed alla creazione di beni ed attività di interesse culturale;
c) pubblicazione dei risultati dei propri lavori e di quanto ritiene utile per far progredire gli studi nei settori economico, finanziario, giuridico, assicurativo e culturale;
d) istituzione di borse di studio e premi;
e) costituzione di centri di documentazione in relazione alle finalità proposte;
f) attività editoriali senza scopo di lucro;
g) promozione, valorizzazione e organizzazione di attività formative rivolte ai giovani, al mondo della scuola e dell’Università, al corpo docente, sui temi della legalità, sicurezza, cultura d'impresa, economia sociale e finanziaria, del lavoro;
h) promozione e valorizzazione di iniziative, ricerche e studi sui problemi e le attività connesse all'insorgere di fenomeni di micro e macro criminalità e inerenti i relativi riflessi negativi sul mondo del lavoro e dell’imprenditoria, nonché sulla sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro;
i) promozione, anche come socio fondatore, e/o in partecipazione con altri enti, di associazioni e consorzi, appartenenti all’area non profit o comunque non aventi scopo di lucro, che esercitano attività di ricerca scientifica oggetto dell'attività della Fondazione;
j) erogazione di contributi economici, sia attraverso atti di liberalità che tramite l’istituzione di appositi bandi, per il sostegno a iniziative e progetti sociali, culturali e di solidarietà, in ambito nazionale e internazionale. L’attività di erogazione sarà svolta sulla base di un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio d'Amministrazione;
k) ogni altra attività non commerciale rientrante nelle sue finalità.
3. La Fondazione persegue le sue finalità autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni, nella piena libertà delle scelte culturali e delle impostazioni metodologiche e con la più larga apertura intellettuale. La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito nazionale e può effettuare interventi anche a livello internazionale. La Fondazione persegue le proprie finalità anche attraverso l’assegnazione di contributi a progetti ed iniziative di terzi inerenti ai propri scopi.
Art. 3 - Patrimonio - Proventi
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalle somme inizialmente versate dal Fondatore come risulta dall’atto costitutivo;
b) dalle somme, dai beni mobili ed immobili che ulteriormente pervengano alla Fondazione da enti o da privati e che vengano dal Consiglio di Amministrazione espressamente destinati al Patrimonio;
c) dalle somme prelevate dai redditi derivanti dall’amministrazione del Patrimonio che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, ad incremento del Patrimonio.
2. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione disporrà dei seguenti proventi:
- i redditi ed i frutti del Patrimonio di cui al presente articolo sub. 1);
- i proventi derivanti eventualmente dal contributo del socio fondatore;
- ogni altra somma che pervenga alla Fondazione come contributo o donazione da enti pubblici o soggetti privati e che non sia espressamente destinata ad incremento del Patrimonio.
Art. 4 – Il Fondatore
E’ fondatore la società “Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.”, già “Unipol Assicurazioni S.p.A.”.
Art. 5 Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
- Il Presidente Il Consiglio di Amministrazione
- Il Comitato di Presidenza
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione
1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Fondatore “UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.”, composto da un minimo di 11 membri ad un massimo di 25. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene deciso dal Fondatore al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri di amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Nell’ipotesi di cessazione della carica di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo, purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dal Fondatore. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Amministratori. Se, a seguito della cessazione di taluni Amministratori, viene meno la maggioranza degli stessi, l’intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e il Consiglio di Amministrazione verrà ricostituito con le stesse modalità previste dal comma primo da parte del Fondatore. Il Consiglio di Amministrazione scaduto per decorrenza del triennio, rimane in carica fintanto che non si è provveduto, con le modalità previste al precedente comma primo, al suo rinnovo da parte del Fondatore.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, su convocazione del suo Presidente o del Vice Presidente o del Consigliere Delegato, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio viene convocato con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell’adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e ai sindaci, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. In caso di avviso spedito a mezzo di posta elettronica, il destinatario dovrà procedere all’invio al mittente di un messaggio di conferma dell’avvenuta ricezione. In caso di inerzia del Presidente o del Vice Presidente o del Consigliere Delegato all'effettuazione della convocazione su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da un membro dell'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominati. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
In tal caso, il Consiglio si intenderà riunito nel luogo ove sono il Presidente ed il Segretario della riunione. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Nei casi di modificazione dello Statuto e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole dei componenti che rappresentino almeno i due terzi del Consiglio; l'astensione di uno o più Consiglieri comporta la diminuzione del quoziente deliberativo del Consiglio. Le modalità di espressione del voto sono decise dal Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario, ove nominato.
3. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione e l'amministrazione della Fondazione, nonché la determinazione dei criteri di indirizzo culturale e scientifico della Fondazione medesima. In particolare, salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto:
a) approva il bilancio annuale della Fondazione;
b) delibera i regolamenti statuendo altresì i criteri di indirizzo e di utilizzo dei proventi a cui deve attenersi la Fondazione nell’esercizio dell’attività per il perseguimento degli scopi statutari;
c) nomina all'interno dei suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato;
d) nomina, anche al di fuori dei propri membri, il Direttore della Fondazione, il quale ha il compito di attendere all'organizzazione e all' attività della Fondazione, nell’ambito delle deleghe ad esso conferite;
e) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento;
f) delibera sui contratti e su ogni altra decisione necessaria per il funzionamento della Fondazione;
g) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
h) delibera in genere su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione che interessano la Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato di Presidenza o al Consigliere Delegato, ad esclusione di quelle descritte nelle lettere a), b), c).
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere Delegato, hanno la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di urgenza, il Presidente, sentito il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione.
6. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi per spese effettivamente sostenute in ragione della carica medesima. Il Consiglio di Amministrazione può determinare il compenso spettante ai membri del Comitato di Presidenza ai quali siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente comma 4°.
7. Il Consiglio di Amministrazione può istituire le commissioni e i comitati che riterrà opportuni e necessari per il funzionamento e lo sviluppo della Fondazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone la durata, i compiti ed il funzionamento, i seguenti organismi: a) un Comitato di Presidenza, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque; b) il Consigliere Delegato. E’ inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire comitati su tematiche specifiche composti da membri interni al Consiglio ed esterni.
Art. 7 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri titolari e 2 supplenti tutti designati dal Fondatore e dura in carica 3 anni. Il Collegio, il quale elegge al suo interno il Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti, accerta la regolarità dell'amministrazione e della contabilità ed esprime il proprio parere sui bilanci della Fondazione. Il Collegio riferisce e comunica l'esito dei propri accertamenti nonché le valutazioni sui bilanci e sulla relazione di gestione al Fondatore e al Consiglio di Amministrazione.
Art. 8 Il Presidente
Il Presidente vigila sul corretto andamento della gestione, sull’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi. In caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente o il Consigliere Delegato, su mandato del Vice Presidente, svolgono le funzioni di Presidente della Fondazione.
Art. 9 Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri designati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 Bilancio
L’esercizio della Fondazione coincide con l’anno solare, iniziando il 1° gennaio e finendo al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva un preventivo di spesa ed il relativo programma di iniziative della Fondazione. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio economico consuntivo ed una relazione sociale relativa all’attività svolta dalla Fondazione nell’anno precedente. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.
Art. 11 La revisione dello Statuto
Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto previsto al precedente art. 6 per il caso di modificazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto. La delibera del Consiglio di Amministrazione di modifiche allo Statuto sarà adottata con atto pubblico.
Art. 12 Estinzione e Liquidazione
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. Se lo scopo della Fondazione diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 28,1°comma, del Codice Civile, la Fondazione si estingue ai sensi del 2°comma del medesimo Art. 28. In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio verrà devoluto al Fondatore. Nell'ipotesi si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione uscente.